Quando un impianto si può considerare a norma?
La prima domanda che bisogna farsi quando si tratta di conformità degli impianti è la seguente: quando un impianto si può considerare a norma?
Il decreto non obbliga ad adeguare gli impianti che non sono norma, ma disciplina le modifiche su impianti esistenti o sulla realizzazione di nuovi.
Come prima cosa, per considerare se un impianto è a norma, bisogna conoscere in quale epoca è stato realizzato o modificato.
Se gli impianti sono stati realizzati prima dell’ entrata in vigore del DM 37/2008 (27 Marzo 2008) si considerano a norma se, quando sono stati realizzati, erano conformi alle disposizioni esistenti in quell’epoca.
Se l’attestato di conformità non è più reperibile è possibile sostituirlo con la Dichiarazione di Rispondenza (DIRI) redatta da un tecnico impiantista abilitato con esperienza nel campo da almeno 5 anni.
Un impianto elettrico realizzato prima del 13 Marzo 1990 è considerato a norma se dotato di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all’origine dell’impianto e protezione con interruttore differenziale.
Quali sono gli obblighi in caso di compravendita, rogito e cessione di immobili?
La normativa, prima del 25/06/2008, prevedeva che, al momento del trasferimento dell’ immobile, fosse obbligatorio trasferire la documentazione relativa alla conformità degli impianti(o la dichiarazione di rispondenza) e il libretto di uso e manutenzione al nuovo proprietario.
Inoltre andava prevista una “clausola di garanzia” con cui il vecchio proprietario assumeva su di sè la responsabilità in merito alla funzionalità ed alla sicurezza degli impianti.
Attualmente questi obblighi (inseriti nell’articolo 13 del DM 37/08) sono stati abrogati con l’art. 35 del DL 112/08.
Le disposizioni sono state valide per solo tre mesi (dal 27/3/2008 al 25/6/2008), perché avevano paralizzato completamente il mercato immobiliare.
In sede di rogito il compratore ed il venditore non sono obbligati a dichiarare la conformità o la “non conformità” degli impianti e il certificato non va obbligatoriamente allegato.
E gli obblighi del proprietario quali sono?
Il proprietario di un immobile (anche di una singola unità immobiliare) che necessita di un intervento sugli impianti ha l’obbligo di affidare l’incarico ad un’ impresa abilitata ai sensi del DM 37/08 e registrata alla Camera di Commercio.
In seguito alla conclusione dei lavori, il proprietario ha la responsabilità di mantenere in efficienza l’impianto come delineato nelle istruzioni di uso e manutenzione rilasciate dall’impresa.
Quest’ultima rimane comunque responsabile della sicurezza e funzionalità di ciò che ha installato o realizzato.